Descrizione

Abbattere alberi

La conservazione, la valorizzazione e la diffusione delle specie vegetali, sia sulla proprietà pubblica sia su quella privata, sono importanti fattori di qualità ambientale.

Non esiste una legge nazionale per la tutela degli alberi (ad eccezione di quelli monumentali), ma esistono dei Regolamenti comunali del verde o delle ordinanze sindacali che regolano il loro abbattimento in aree pubbliche e aree private.

L'abbattimento di alberi non è sempre possibile, anche se si trovano in una proprietà privata, infatti la Sentenza della Corte di Cassazione 04/05/2005, n. 24396 ha affermato che i danni conseguenti al taglio degli alberi ad alto fusto - seppur presenti in un giardino condominiale - appaiono "irreversibili" non solo per i condomini ma più in generale per i cittadini

Tutte le operazioni di potatura e taglio degli alberi devono essere effettuate a spese e a cura dei proprietari.

In Comune di Brembate …

L’abbattimento di alberi posti a dimora in aree verdi private è consentito solo nei casi di comprovata necessità e dopo aver comunicato al Comune le motivazioni che rendono necessaria l'operazione.
La comunicazione deve essere effettuata solo in caso di esemplari arborei con circonferenza superiore a 30 cm, misurati a 1,30 m dal suolo e nelle situazioni previste dall'elenco dell'allegato C del Regolamento del verde, del paesaggio e dell’ambiente.

Le piante abbattute devono essere sostituite con altrettante appartenenti alla "Lista per nuovi impianti o sostituzioni".

Approfondimenti

La malattia nota come “cancro colorato del platano” è causata dal fungo ascomicete Ceratocystis fimbriata f. sp. platani e ha come ospiti unicamente piante appartenenti al genere Platanus. Tale microrganismo può diffondersi da una pianta infetta ad altre sane penetrando, mediante le spore, all’interno dei tessuti vegetali attraverso ferite o con il micelio.

Regione Lombardia ha suddiviso il territorio regionale in tre tipologie di zone:

  • zone indenni: aree dove la malattia non è mai stata riscontrata o, in caso di sua presenza nel passato, la stessa è da considerarsi eradicata;
  • zone focolaio: aree dove la presenza di cancro colorato è stata accertata ufficialmente dal SFR e dove si ritiene tecnicamente possibile prevederne l’eradicazione;
  • zone di contenimento: area in cui la presenza della malattia è diffusa in maniera tale da non poterne prevedere più l’eradicazione.

Gli interventi sulle piante nelle diverse zone devono sempre essere comunicati all'ERSAF Lombardia (Servizio Fitosanitario Regionale) che, per le zone focolaio e le zone di contenimento rilascia l'autorizzazione.

La delimitazione delle zone con presenza della malattia è individuata dal Decreto del dirigente della struttura di Giunta regionale 16/02/2024, n. 2760

La modulistica da utilizzare e le procedure amministrative sono reperibili sul sito istituzionale di Regione Lombardia