Licenza di agibilità per attività di pubblico spettacolo

Descrizione

Licenza di agibilità per attività di pubblico spettacolo

L'autorità di pubblica sicurezza non può concedere la licenza per l'apertura di un teatro o di un luogo di pubblico spettacolo prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidità e la sicurezza dell'edificio e l'esistenza di uscite pienamente adatte a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 141 per l'applicazione del Regio Decreto 18/06/1931, n. 773, art. 80 "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza").

Quando la commissione comunale non è istituita o le sue funzioni non sono esercitate in forma associata interviene la commissione provinciale di vigilanza (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 142).

Approfondimenti

La commissione di vigilanza esercita la propria attività riguardo a (Decreto ministeriale 19/08/1996): 

  • teatri (con capienza fino a 1.300 persone)
  • teatri tenda, cioè locali con copertura a tenda per spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 1.300 persone)
  • cinematografi (con capienza fino a 1.300 persone)
  • cinema – teatro, cioè locali destinati prevalentemente a proiezioni cinematografiche, ma attrezzati con scena per lo svolgimento di rappresentazioni teatrali e spettacoli (con capienza fino a 1.300 persone)
  • auditori e sale convegni (con capienza fino a 1.300 persone) 
  • locali di trattenimento, cioè locali destinati  ad attrazioni varie, spazi attrezzati all’interno di esercizi pubblici o spazi per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti (con capienza fino a 5.000 persone) 
  • sale da ballo, discoteche, disco-bar, night club (con capienza fino a 5.000 persone)
  • luoghi per spettacoli viaggianti (con capienza fino a 1.300 persone) 
  • parchi di divertimento (con capienza fino a 5.000 persone)
  • circhi (con capienza fino a 1.300 persone)
  • luoghi all’aperto dove l’accesso avviene a determinate condizioni oppure spazi attrezzati con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico e allestiti per spettacoli e trattenimenti (con capienza fino a 5000 persone). Tra i trattenimenti sono comprese le feste di carattere popolare con spettacoli e trattenimenti, le manifestazioni fieristiche, le competizioni sportive, automobilistiche, motociclistiche, le manifestazioni con partecipazione di veicoli per il volo di qualsiasi  genere
  • locali multiuso che solo occasionalmente sono utilizzati per attività di intrattenimento, ma di norma non ospitano attività di spettacolo e/o trattenimento (con capienza fino a 5.000 persone)
  • sale polivalenti, cioè locali per attività di spettacolo o trattenimento, ma utilizzate occasionalmente per attività diverse (con capienza fino a 5.000 persone)
  • impianti sportivi in genere con attrezzature per lo stazionamento di spettatori (con capienza fino a 5.000 persone)
  • piscine natatorie con postazioni fisse per lo stazionamento del pubblico (con capienza fino a 5.000 persone)

Sono esclusi dal campo di attività della commissione di vigilanza (Decreto ministeriale 19/08/1996): 

  • luoghi all’aperto, come piazze e aree urbane prive di strutture per lo stazionamento o contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.) che assiste a spettacoli e manifestazioni varie (spettacolo di burattini, animazioni di piazza, narrazioni, giochi musicali, concertini, esecuzioni musicali, ecc.). Per gli artisti è consentita la presenza di palchi o pedane con altezza massima pari a 0,80 metri e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché siano installate in aree non accessibili al pubblico e opportunamente certificate
  • locali destinati esclusivamente a riunioni operative di sedi di associazioni ed enti
  • circoli privati che svolgono attività solo per i propri associati
  • pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, dove sono utilizzati strumenti musicali per l’attività di piano bar, in modo che l'esercizio non si trasformi in un locale di pubblico spettacolo e non si svolga ballo, intrattenimento o uno spettacolo che sia prevalente rispetto all'attività di somministrazione di alimenti e bevande (capienza e afflusso non superiori a 100 persone)
  • pubblici esercizi con strumenti per il “karaoke” o attività simili, installati in sale idonee e appositamente allestite (capienza non superiore a 100 persone)
  • allestimenti temporanei (tendoni, tensostrutture, ecc.) dove il trattenimento supporta l'attività di somministrazione di alimenti e bevande e dove non sono utilizzati altre strutture come pedane, palchi, ecc.
  • manifestazioni fieristiche se sono svolte in luoghi all’aperto, come piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento e al contenimento del pubblico (recinzioni, transenne, sedie, tribune, panche, ecc.)
  • mercati, sagre e fiere comprese nel regolamento comunale per il commercio su aree pubbliche e attività per la raccolta di fondi per beneficenza, dove non si svolgono attività di pubblico spettacolo o trattenimento
  • mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi
  • impianti sportivi, palestre, piscine, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili, privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, fatto salvo il rispetto delle norme di prevenzione incendi
  • singole giostre dello spettacolo viaggiante che non costituiscono luna park.

Le commissioni di vigilanza hanno i seguenti compiti (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 141):

  • esprimere il parere sui progetti di nuovi teatri e di altri locali o impianti di pubblico spettacolo e trattenimento, o di sostanziali modificazioni a quelli esistenti
  • verificare le condizioni di solidità, di sicurezza e di igiene dei locali stessi o degli impianti ed indicare le misure e le cautele ritenute necessarie sia nell'interesse dell'igiene che della prevenzione degli infortuni
  • accertare la conformità alle disposizioni vigenti e la visibilità delle scritte e degli avvisi per il pubblico prescritti per la sicurezza e per l'incolumità pubblica
  • accertare, anche avvalendosi di personale tecnico di altre Amministrazioni pubbliche, gli aspetti tecnici di sicurezza e di igiene al fine della iscrizione nell'elenco delle attrazioni di spettacolo viaggiante
  • controllare con frequenza che vengano osservate le norme e le cautele imposte e che i meccanismi di sicurezza funzionino regolarmente, suggerendo all'autorità competente gli eventuali provvedimenti.

La commissione di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Sindaco competente ed è composta (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 141-bis):

  • dal sindaco o suo delegato che la presiede
  • dal comandante del Corpo di Polizia Municipale o suo delegato
  • dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico delegato
  • dal dirigente dell'ufficio tecnico comunale o suo delegato
  • dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato
  • da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione si possono aggiungere uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, per verificare le caratteristiche tecnologiche del locale o dell’impianto.

Su loro richiesta, possono anche aggiungersi:

  • un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo
  • un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali e con comprovata e specifica qualificazione professionale.

Gli accessi della commissione sono comunicati al destinatario del provvedimento finale, che può partecipare, anche mediante proprio rappresentante, presentando memorie e documenti.

La commissione provinciale di vigilanza è nominata ogni tre anni dal Prefetto ed è composta (Regio Decreto 06/05/1940, n. 635, art. 142):

  • dal Prefetto o dal vice prefetto con funzioni vicarie che la presiede
  • dal Questore o dal vice questore con funzioni vicarie
  • dal sindaco del comune in cui si trova o deve essere realizzato il locale o impianto o da un suo delegato
  • dal dirigente medico dell'organo sanitario pubblico di base competente per territorio o da un medico delegato
  • da un ingegnere dell'organismo che, per disposizione regionale, svolge le funzioni del genio civile
  • dal comandante provinciale dei Vigili del Fuoco o suo delegato
  • da un esperto in elettrotecnica.

Alla commissione si possono aggiungere uno o più esperti in acustica o in altra disciplina tecnica, per verificare le caratteristiche tecnologiche del locale o dell’impianto.

Su loro richiesta, possono anche aggiungersi:

  • un rappresentante degli esercenti locali di pubblico spettacolo
  • un rappresentante delle organizzazioni sindacali dei lavoratori designati dalle rispettive organizzazioni territoriali e con comprovata e specifica qualificazione professionale.